Dal 2008 IVA agevolata del 10% senza indicazione del costo della manodopera.

Con la Circolare n.12/E del 19 febbraio 2008, l’Agenzia delle Entrate rende noti i profili interpretativi emersi nel corso della manifestazione “Telefisco 2008” del 29 Gennaio 2008 e le risposte ad ulteriori quesiti.

Tra questi ve ne sono alcuni riguardanti gli incentivi per le ristrutturazioni edilizie e per gli interventi finalizzati al risparmio energetico. Il primo quesito riguarda l’aliquota IVA agevolata del 10% sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie: viene chiesto se l’applicazione di tale aliquota sia subordinata al fatto che il costo della manodopera sia esposto in fattura oppure se tale requisito sia da rispettare solo qualora si intenda beneficiare della detrazione del 36% o del 55%.

L’Agenzia ricorda che l’articolo 1, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n.244 (Finanziaria 2008), ha prorogato fino al 2010 l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione in esame non è più richiesto, diversamente da quanto stabilito per le operazioni effettuate nel periodo di imposta 2007, che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

L’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% si rende invece necessaria, anche in relazione agli interventi effettuati nel periodo 2008/2010, per il riconoscimento della detrazione d’imposta del 36% delle spese riguardanti interventi di recupero, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia.

Per questi interventi, infatti, l’obbligatorietà dell’indicazione in fattura del costo della manodopera è disposta espressamente dall’articolo 1, comma 19, della legge 244/2007.

È stato chiesto, inoltre, se il beneficio della rateazione da 3 a 10 anni della detrazione del 55% per il risparmio energetico può essere utilizzato anche da chi ha effettuato le spese nel 2007.

La legge 27 dicembre 2006, n.296 (Finanziaria 2007) – risponde l’Agenzia – all’articolo 1 commi 344, 345, 346 e 347 ha introdotto la detrazione del 55% della spesa per gli interventi finalizzati al risparmio energetico su edifici esistenti e ha disposto il riparto obbligatorio della detrazione in un numero di tre quote annuali di pari importo.

L’articolo 1 comma 20, lett. b), della Finanziaria 2008 ha invece previsto che il beneficio possa essere ripartito in un numero di quote annuali, di pari importo, compreso tra tre e dieci. Secondo l’Agenzia, la possibilità di rateizzare la detrazione per un periodo superiore al triennio, prevista dalla Finanziaria 2008, ha efficacia dal 1° gennaio 2008 e non è suscettibile di una applicazione retroattiva.

Ciò in quanto, in relazione alle detrazioni per interventi di risparmio energetico, l’efficacia retroattiva è stata espressamente disposta dal legislatore, al comma 23 dell’articolo 1 della citata legge n.244 del 2007, solo relativamente alla nuova Tabella di valori energetici, che va a sostituire quella allegata alla legge finanziaria 2007.

In assenza di una analoga previsione riferita alle altre novità introdotte alla normativa sulla detrazione per il risparmio energetico, si deve ritenere che, in relazione alle spese sostenute nel 2007, la detrazione debba essere ripartita necessariamente in tre rate annuali.

Un altro quesito riguarda l’esonero dalla redazione dell’attestato di qualificazione energetica o di certificazione energetica per la sostituzione di finestre comprensive di infissi e per l'installazione di pannelli solari: viene chiesto se l’esonero vale anche per chi ha effettuato questi interventi nel 2007.

Il comma 24, lett. c), dell’articolo 1 della Finanziaria 2008 ha soppresso l’obbligo, previsto dal comma 348, lett. b), dell’articolo 1 della Finanziaria 2007, di produrre l’attestato di certificazione o di qualificazione energetica, limitatamente agli interventi di: - sostituzione di finestre, comprensive di infissi, in singole unità immobiliari; - installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in qualsivoglia struttura, pubblica o privata.

La disposizione è efficace dal 1° gennaio 2008 e pertanto non può essere applicata alle spese sostenute nel periodo di imposta 2007. La disposizione in esame, infatti, non è retroattiva, diversamente da quanto previsto per la nuova Tabella di valori energetici, di cui al comma 23 dell’articolo 1 della Finanziaria 2008, che va a sostituire quella allegata alla Finanziaria 2007.

Altri quesiti riguardano il regime fiscale per i contribuenti minimi e il reverse charge.

Con la Circolare n. 12/E del 19 febbraio 2008, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti, oltre che sugli incentivi per le ristrutturazioni edilizie e per la riqualificazione energetica degli edifici, anche sul regime fiscale per i contribuenti minimi.

Uno dei quesiti riguarda il limite di 15.000 euro dei beni strumentali, fissato come requisito per accedere al sistema fiscale semplificato.

Nella domanda viene richiamata la Circolare 73/E del 21 dicembre 2007 nella quale è stato chiarito che, ai fini del limite di 15.000 euro, stabilito dal comma 96, lettera b), dell’articolo 1 della Finanziaria 2008, i beni promiscui devono essere assunti per il 50% del corrispettivo.

Nel caso, invece, di un bene a deducibilità limitata, che viene utilizzato interamente per l’attività imprenditoriale (si pensi a un agente di commercio che ha due autoveicoli, uno dei quali utilizzato esclusivamente per l’attività d’impresa), che valore deve essere assunto?

L’Agenzia risponde che, come chiarito con la circolare 73/E, ai fini della verifica dei requisiti di accesso al regime i beni strumentali ad uso promiscuo rilevano per il 50% del costo sostenuto, a prescindere da eventuali diverse percentuali di deducibilità contenute nel TUIR.

Precisa, inoltre, che si presumono comunque ad uso promiscuo tutti i beni a deducibilità limitata indicati negli articoli 164 e 102, comma 9, del TUIR (ad esempio autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli, e telefonia).

In un altro quesito viene chiesto se le spese di albergo e ristorante pagate da un professionista che utilizza il regime dei minimi risultano deducibili per intero, e non con i limiti stabiliti dall’articolo 54 del TUIR.

Le regole di determinazione del reddito dei soggetti che rientrano nel regime dei minimi – spiega l’Agenzia – sono dettate dall’articolo 1, comma 104, della legge finanziaria 2008, e pertanto con riferimento a tali soggetti non trovano applicazione le regole ordinarie di determinazione del reddito dettate dal Testo Unico delle Imposte sui redditi.

Le spese di albergo e ristorante, normalmente riferibili alla sfera privata del contribuente, potranno essere portate in deduzione per l’intero importo pagato (a prescindere dalle limitazioni previste dall’articolo 54, comma 5, del TUIR) qualora la stretta inerenza delle stesse all’esercizio dell’attività sia dimostrabile sulla base di criteri oggettivi.

Fonte: edilportale.com scritto da Rossella Calabrese

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