bookContabilizzazione e Termoregolazione del calore, chiarimenti dal MISE

 

L'obbligo di installazione come è noto è stato introdotto dalla direttiva europea sull’efficienza energetica 2012/27/UE, recepita dal decreto legislativo 102/2014 e oggetto di svariate proroghe negli anni.

Il 30 giugno 2017 scade il termine ultimo per l’installazione dei sistemi di contabilizzazione e termoregolazione del calore negli edifici come da decreto legge 244/2016.

Il MISE ovvero Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato un documento di chiarimento sull’applicazione della normativa, si tratta di FAQs per rispondere ai tanti quesiti posti non solo dai tecnici del settore ma anche dai cittadini e sono state redatte con il supporto tecnico di ENEA e CTI in collaborazione con alcune associazioni di categoria del settore.

 

Si, precisando inoltre che in tale procedura è indicato un campo di utilizzo dal 70 al 100 % dell’importo complessivo.

L’adozione di tale procedura è comunque indicata come possibilità e non come obbligo.

Si, tale criterio è sancito dall’art. 26 comma 5 della Legge n.10/1991 che dispone di fare riferimento al comma 2 dell’articolo 1120 del Codice Civile,

ove si prevede che la decisione sia assunta con la maggioranza degli intervenuti in assemblea, rappresentanti di almeno la metà del valore dell’edificio.

No.

Si, il D.lgs. n.102/2014 definisce l’edificio polifunzionale come un “edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell'energia acquistata”,

di conseguenza vi è la necessità di ripartire la spesa per la fattura dell'energia acquistata, indipendentemente dalla proprietà del fabbricato.

Si, qualora sussista un’impossibilità tecnica all’installazione di sottocontatori o una inefficienza in termini di costi e una sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, di cui all’art. 9, comma 5, lettera b) del D.lgs. n.102/2014.

Tale impossibilità o inefficienza deve essere documentata tramite apposita relazione tecnica di un progettista o un tecnico abilitato; la suddetta relazione può fare riferimento alla UNI EN 15459.

Qualora poi sussista un impedimento anche per l’installazione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore da installare in corrispondenza a ciascun corpo scaldante secondo quanto prescritto dall’art. 9 comma 5, lettera c) del D.lgs.n.102/2014, deve essere prodotta una ulteriore relazione tecnica di un progettista o un tecnico abilitato con specifico riferimento alla UNI EN 15459.

No.

La delibera non è sufficiente per adempiere all’obbligo.

E’ infatti necessaria l’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione entro i termini di legge.

Sì.

Tale obbligo è previsto dall’art. 9 comma 5, lettera b) del D.lgs.n.102/2014.

Si.

No.

No, il proprietario dell’ultimo piano dovrà dotarsi di opportuni contabilizzatori diretti, come previsti dal comma 5, lettera b) dell’art. 9,

mentre per la restante parte del condominio è possibile installare un sistema di termoregolazione e contabilizzazione indiretto, come previsto dal comma 5, lettera c) del D.lgs. n.102/2014.

La perizia tecnica deve essere fatta con riferimento a tutto il condominio o edificio polifunzionale.

La condizione di “inefficienza in termini di costi” indicata nella legge non può riferirsi ad una singola unità immobiliare e quindi esimere eventualmente tale unità dall’installazione dei dispositivi previsti e dalla conseguente suddivisione dei costi secondo i consumi individuali.

No.

La normativa non prevede la possibilità di utilizzo di fattori di compensazione.

No,

in quanto in fase di valutazione dell’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore non è noto se tutti coloro che sono tenuti all'installazione dei sistemi suddetti siano in possesso dei requisiti per l’accesso agli incentivi.

Nei casi in cui, nell’edificio oggetto di analisi sia presente un servizio di climatizzazione estiva centralizzato,

poiché tale servizio non è compreso nel campo di applicazione della norma.

Il funzionamento dell’impianto termico per una durata giornaliera superiore alle ore di cui all’articolo 4, comma 2, DPR 74/2013, è consentita solo se si ricade in una delle condizioni di cui al comma 6 dello stesso articolo.

In particolare, nel caso di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione, è consentito il funzionamento dell’impianto termico per tutte le 24 ore soltanto se presente un programmatore che consenta la regolazione della temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore.

La procedura suggerita per la verifica del calcolo delle differenze di fabbisogno delle singole unità immobiliari è di tipo iterativo, come di seguito indicato:

• calcolo del fabbisogno ideale di energia termica utile di due unità immobiliari (si consiglia di iniziare il calcolo dalle due unità che per esposizione e posizione potrebbero avere evidenti differenze di fabbisogni ideali);

• confronto dei fabbisogni per metro quadro tra le due unità immobiliari suddette e determinazione della relativa differenza. La formula da utilizzarsi è la seguente:

(Fabbisogno termico massimo – Fabbisogno termico minimo)

Fabbisogno termico massimo

• Se la differenza suddetta è inferiore al 50%, allora si procederà a valutare il fabbisogno ideale di energia termica utile di altre unità immobiliari al fine di verificare se questa superi il 50 per cento.

 

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