Iter normativo per impianti in Torino, situazione per impianti riscaldamento.

La relazione Legge 10 non basta più e la raccomandazione R03/03 del CTI non è più valida ma è stata sostituita dalle UNI TS11300 (la cui parte 4 è in pubblicazione.

Il regolamento edilizio locale ha un proprio allegato energetico con prescrizioni ulteriori.

Una nota non trascurabile è la possibilità delle detrazioni fiscali 36 o 55% visto che, a prescindere dalla normativa che di seguito dettaglio, occorre essere consapevoli che tra impianti tradizionali e quelli a condensazione (anche in presenza di radiatori) esiste una differenza sostanziale nei costi d’esercizio che le rendono comunque convenienti. Per altro nulla toglie che i radiatori siano in realtà delle piastre radianti che consentono di utilizzate la circolazione a bassa temperatura.

Le normative di riferimento sono:

  • LR 13/2007 Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia;
  • Stralcio di piano regionale per il riscaldamento ambientale e il condizionamento;
  • Regolamento Edilizio (articolo 39 bis) e Allegato Energetico Ambientale
    al regolamento edilizio del comune di Torino.

A tutta questa normativa vanno aggiunte le linee guida della provincia di Torino e il fatto che dovranno recepire entro Giugno prossimo il Decreto 28/2011 che cambia l’inserimento delle rinnovabili (quindi anche il solare termico) negli edifici.

L’attuativo della LR 13/2007 afferma che, per gli edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti e/o ristrutturazione degli stessi impianti, il 60% del fabbisogno energetico annuale per la preparazione di acqua calda sanitaria deve essere soddisfatta mediante sistemi solari termici o altra fonte rinnovabile;

Per il relativo dimensionamento occorre considerare che il fabbisogno è calcolato con la UNI TS 11300-2, non più con la R03/03 del CTI.

A riguardo va tenuto presente che:

  • Oggi anche le pompe di calore sono considerate “energia rinnovabile” e possono sostituire il solare termico;
  • Esistono delle possibilità di deroga definite all’articolo 9 del sopracitato allegato al regolamento edilizio.

Per quanto attiene alle caldaie a condensazione oggi più che mai appare una scelta obbligata alla luce dell’aggiornamento introdotto dalla DGR 11968 che impone requisiti minimi sia di rendimento sia di emissione alle singole caldaie (il rendimento di combustione per le caldaie autonome che può arrivare fino a 3 punti in più rispetto a quanto descritto a livello nazionale).

Nei nuovi edifici, per la nuova installazione di impianti in edifici esistenti o per la ristrutturazione degli stessi impianti, viene richiesto un rendimento globale stagionale 2 punti superiore a quello del Decreto 311/06: il ricorso alle caldaie a condensazione è implicito e tutto questo a prescindere dall’obbligo di certificazione energetica.

In relazione al progetto, il D.M. del 22/01/2008 n.37 lo richiede indipendentemente che sia sottosoglia o sopra, cambia solo chi deve materialmente realizzarlo e deve essere inviata copia al comune insieme la dichiarazione.

Questo e quanto su l'Iter normativo per impianti in Torino.

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